Scheda Comparativa

Scheda comparativa sulla previsione, da parte degli ordinamenti Nazionali, di ulteriori forme di protezione, non previste e disciplinate da fonti internazionali (*):

 

STATO MEMBRO

Austria
È previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nel caso in cui l’eventuale allontanamento del richiedente possa costituire una violazione della Convenzione CEDU. È attualmente all’esame del Parlamento austriaco una proposta di legge che, se approvata, restringerebbe notevolmente il rilascio di permessi umanitari.

Belgio
Non previste dall’ordinamento nazionale ulteriori forme di protezione.

Bulgaria
Non previste dall’ordinamento nazionale ulteriori forme di protezione.

Francia
Non previste dall’ordinamento nazionale ulteriori forme di protezione.

Germania
L’ordinamento tedesco prevede, oltre allo status di rifugiato, il diritto all’asilo, concesso ai richiedenti che sono riconosciuti come vittime di persecuzioni politiche nel loro paese di origine, e può essere ricondotto alla più ampia figura del rifugiato; per cui l’unica forma ulteriore di protezione, introdotta dalla legislazione nazionale, è il divieto nazionale di espulsione, concesso nei soli casi in cui un eventuale ritorno del richiedente nel paese di destinazione costituisca una violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), o se esiste in quella nazione un serio e concreto pericolo per la vita, l’incolumità fisica o la libertà.

Gran Bretagna
L’ordinamento inglese prevede un tipo di protezione assimilabile alla protezione umanitaria chiamato Discretionary leave.
Tale permesso può essere rilasciato solo a fronte di situazioni del tutto eccezionali o casi impellenti, nei quali rientrano, ad esempio, gravi motivi di salute.

Grecia
Non sono più previste dall’ordinamento nazionale, per effetto delle disposizioni restrittive introdotte nel 2016 con la legge n.4375, ulteriori forme di protezione.

Italia
Il permesso per motivi umanitari, previsto dal Decreto legislativo286/1998 e dal DPR 394/99(art, 11, comma1ter), comprende due diverse ipotesi:1) quella introdotta dall’art19, comma1, del citato decr. legisl.286/98, legata al divieto di espulsione o allontanamento a fronte di concreti rischi di persecuzione per motivi di razza, sesso, religione, ecc; 2) l’altra, di ben più larga diffusione, disciplinata dall’art.5, comma 6, dello stesso decr. legisl. 286/98, secondo cui il rilascio del permesso umanitario può anche avvenire in presenza di “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato Italiano” non specificando, però, che cosa si intenda con questa definizione e dando così spazio ad un’ampia interpretazione (cfr. scheda sull’Italia, paragrafo sugli orientamenti della giurisprudenza).

Olanda
Sono normalmente riconosciute le due forme di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria) salvo casi del tutto residuali nei quali può essere rilasciato un particolare permesso per motivi umanitari.

Polonia
La protezione umanitaria viene riconosciuta quando, l’espulsione del richiedente:

  • determinerebbe una violazione della CEDU, nei suoi articoli 2 (diritto alla vita), 3 (proibizione della tortura), 4 (proibizione della schiavitù e del lavoro forzato) 5 (diritto alla libertà e alla sicurezza personale); 6 (giusto processo); 8 (diritto al rispetto per la vita privata e familiare); oppure
  • determinerebbe una violazione della Convenzione sui diritti del fanciullo; oppure
  • è ineseguibile, per ragioni indipendenti dall’autorità chiamata ad attuare l’espulsione o per motivi indipendenti dallo stesso straniero (nel caso, ad esempio, di straniero apolide o di cui non sia possibile ricostruire l’identità).

Il relativo permesso viene concesso per un periodo di tempo illimitato, come per la protezione internazionale, ma la carta di soggiorno deve essere rinnovata dopo 2 anni.

Spagna
Non previste dall’ordinamento nazionale ulteriori forme di protezione.

Svezia
A seguito dell’approvazione della legge del luglio 2016, la Svezia ha limitato in via temporanea per 3 anni la possibilità di rilasciare permessi di soggiorno per motivi umanitari solo ai minorenni e alle famiglie con minorenni che abbiano presentato domanda di asilo entro il 24 novembre 2015, a condizione che il ragazzo in questione non abbia ancora compiuto la maggiore età alla data di adozione della decisione.

Ungheria
L’ordinamento giuridico ungherese prevede il rilascio, in casi del tutto eccezionali e del tutto residuali, di un permesso per motivi umanitari della durata di 1 anno.


(*) Sono stati presi in considerazione tutti gli Stati membri dell’Unione Europea nei quali nell’anno 2016 sono state presentate almeno diecimila richieste di asilo.

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