2016

31 Maggio 2016

Un’altra tappa del progetto “Per un distacco equo e responsabile”

Madrid ha ospitato, dal 31 maggio al 3 giugno 2016, l’interessante Seminario – il sesto – relativo al progetto europeo sul distacco equo e responsabile, organizzato dalla CGT francese.
Il denso programma dell’incontro si è aperto con una panoramica dal fronte ispettivo e sindacale delle problematiche nascenti dal distacco dei lavoratori, inviati e/o ricevuti in Spagna. Sotto il primo profilo, il referente ispettivo ha sottolineato come la direttiva 2014/67 non sia stata ancora recepita, complice anche la complessa situazione politica iberica, laddove la legge n. 45/1999, attuativa della direttiva 96/71, riconosce maggiore tutela, rispetto a quest’ultima, in relazione alla “cifra minima di salario” ed alle condizioni di lavoro dei lavoratori distaccati, sussistendo per questi il rinvio allo statuto dei lavoratori per quanto riguarda l’orario di lavoro, la turnazione nel lavoro notturno e le ferie. Le principali infrazioni riscontrate afferiscono alla mancata e/o incompleta comunicazione preventiva di distacco ed all’omesso rimborso datoriale delle spese per vitto ed alloggio dei dipendenti all’estero e falsi lavoratori autonomi, esonerati dalla predetta comunicazione preventiva. Sotto il profilo delle relazioni con i Paesi confinanti, la Spagna vanta – oltre al progetto Cibele sulla cooperazione ispettiva, scambio di informazioni e riconoscimento reciproco dei provvedimenti, che ha contribuito a generare la proposta della medesima direttiva 2014/67 – protocolli di cooperazione con il Portogallo e di coordinamento con la Francia, al fine, rispettivamente, di contrastare fenomeni di dumping sociale e facilitare lo scambio di informazioni.
La prospettiva sindacale, invece, partendo dal boom edilizio verificatosi nel periodo 1998-2007 con conseguente aumento della domanda di immobili, elevata disponibilità di mutui per il loro acquisto e relativa bolla speculativa, ha evidenziato la perdita di oltre un milione di posti di lavoro in occasione della successiva crisi globale, cui ha fatto seguito il decremento della produttività nazionale stante il ruolo quasi esclusivo svolto dal settore edile nell’economia spagnola: la conseguenza della crisi è consistita in una vera e propria “esportazione edile” di manodopera, competenze ed assetti organizzativi aziendali soprattutto in Centroamerica, Africa e Paesi arabi, con crescita delle PMI a discapito delle grandi imprese. Altresì, la riforma del lavoro del 2010 ha consentito la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni sindacali al fine di non applicare il CCNL per un periodo di tre anni, per quanto attiene all’aumento salariale, l’orario di lavoro e la turnazione notturna, qualora l’azienda preveda un calo di occupazione e/o di fatturato. In mancanza dell’accordo sindacale, la Commissione paritetica decide in merito all’istanza di non applicazione della fonte negoziale nazionale. Sempre prima della crisi globale, in occasione della sottoprotezione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro in cui si trovavano i lavoratori nel settore edile, nel settore nel 2004 è stata emanata una legge sui subappalti per arginare l’elevato numero di decessi mortali. La legge fissa a tre il limite massimo di livelli di subappalto ed obblighi di vigilanza e conservazione della documentazione relativa ai lavoratori ed al cantiere, almeno il 30% di personale stabilmente occupato nelle aziende subappaltanti e qualificazione di queste ultime nella prevenzione degli infortuni e nella stabilità dell’organico, nonché la responsabilità solidale retributiva coinvolgente i tre livelli della filiera negoziale.
L’incontro è proseguito con una panoramica sul recepimento della direttiva 2014/67 in ciascun Paese coinvolto nel presente progetto: nel merito, la Francia sta elaborando una dichiarazione preliminare di distacco piuttosto ricca di informazioni – sei pagine in luogo delle attuali due –, un contributo a carico dell’azienda distaccante per ciascun lavoratore – fino a € 50,00 –, per alimentare la costituzione ed il mantenimento del data base contenente le informazioni sul distacco, prevedendo altresì obblighi di vigilanza sul pagamento dei contributi e sulla dignità degli alloggi dei lavoratori, scattando la responsabilità solidale del committente in caso di inosservanza di leggi e sanzione amministrativa elevata – pari ad € 2.000 – nel caso di omessa dichiarazione preliminare di distacco.
Il Belgio ha previsto, accanto alla dichiarazione preventiva di distacco, al checkin@work – registro elettronico per segnalare l’ingresso dei lavoratori, anche autonomi, nei cantieri per lavori con importo pari o superiore a € 50mila – all’applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali ed al cd. “zoccolo duro” di diritti riconosciuti ai lavoratori distaccati, due regimi di responsabilità solidale: il primo, di tipo generale e diretto, coprente l’intera filiera negoziale e riferito alle retribuzioni; l’altro, di tipo speciale e sussidiario, vincolante esclusivamente il contraente diretto dell’appaltatore ed evitabile a fronte di una dichiarazione di quest’ultimo di aver assolto gli obblighi retributivi, con coinvolgimento del responsabile solidale soltanto nel caso di mancato adempimento dell’obbligo in capo al debitore principale. In relazione al recepimento della direttiva 2014/67, l’ordinamento belga, al pari di quello italiano, sta elaborando una definizione di lavoratore distaccato e di frode nel distacco da accertare sulla base dei criteri sintomatici individuati dalla predetta direttiva, con obbligo per le aziende distaccanti di designare un referente aziendale e traduzione dei documenti relativi al cantiere ed ai lavoratori nella lingua del Paese ospitante.
In uguale direzione si sta muovendo l’ordinamento portoghese, rafforzando la cooperazione tra gli stati, aggiornando lo “zoccolo duro” dei diritti previsti nella direttiva 96/71, nonché introducendo la comunicazione antecedente il distacco, la conservazione fino ad un anno dalla cessazione del distacco della documentazione al medesimo relativa ed estensione della responsabilità solidale nell’intera filiera negoziale a settori produttivi differenti dall’edilizia.
Mentre la complessità della situazione politica Spagna non permette di individuare un testo legislativo di attuazione della direttiva, in Polonia ed in Bulgaria i rispettivi progetti governativi prevedono l’irrogabilità di sanzioni a carico delle aziende non rispettose della normativa sul distacco, con l’introduzione della responsabilità solidale del committente per i profili retributivi, a valere sull’intera filiale negoziale. Nel merito, in Polonia il rimedio in parola sarebbe derogabile a fronte di un’informativa preventiva ai lavoratori sulle condizioni di lavoro nel Paese ospitante – la Polonia, appunto – e contestuale dichiarazione preliminare di distacco all’Ispettorato nazionale del lavoro, laddove è contemplata l’applicazione di una sanzione amministrativa in caso di distacco fraudolento.
Nel corso del secondo giorno sono state affrontate le principali criticità relative alla revisione della direttiva 96/71, con riferimento ai seguenti aspetti: definizione del concetto di “salario minimo” da osservare in caso di distacco, chiarendo quali voci retributive debbano farvi parte; la disciplina del lavoro interinale, stabilendo se a questo sia applicabile la normativa valida per il distacco, posto che il lavoratore somministrato è in una condizione di maggiore precarietà rispetto all’omologo inviato a lavorare temporaneamente in un altro Stato; la durata del distacco, di difficile individuazione preventiva in base agli orientamenti curiali comunitari; la regolamentazione del distacco infragruppo, soprattutto in relazione ai lavoratori extraeuropei altamente qualificati, rispetto ai quali occorre decidere se applicare la normativa prevista per il distacco infragruppo europeo.
In relazione a tali problematiche, le opzioni oscillano tra la conservazione dello status quo, la mera definizione del concetto di “salario minimo” – che la proposta avanzata dalla Commissione Europea suggerisce di declinare nel senso di “retribuzione”, concetto più ampio rispetto al precedente – e fissazione della durata massima del distacco – con assoggettamento automatico alla legge applicabile ai lavoratori stabiliti nel Paese ospitante nel caso di superamento della durata di ventiquattro mesi di permanenza di un medesimo lavoratore all’estero – ed, infine, l’introduzione della parità di trattamento tra lavoratori distaccati e locali, nei fatti parificando i primi ai dipendenti a termine.
L’ultima giornata del Seminario è stata dedicata ad un primo bilancio del progetto, con sottolineatura dei numerosi aspetti positivi di cui il medesimo è stato latore, tra cui il proficuo scambio di interpretazioni, dubbi e prassi tra ispettori del lavoro e tra questi ed i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, le due visite nei cantieri, la costituzione di una rete di contatto, il confronto su casi pratici; altresì, è stato possibile riflettere sull’opportunità di prorogare il progetto, coinvolgendo altri Paesi e/o estendendolo a settori produttivi diversi rispetto all’edilizia, al fine di diffondere il rispetto dei diritti dei lavoratori e la cultura della legalità.
La definizione del progetto avrà luogo a novembre 2016 a Parigi, ove verrà elaborata una relazione illustrativa del biennio che sta per concludersi con la formulazione di relative proposte.

Giovanna Carosielli

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