Il Diritto di Asilo

Scheda analitica sulla normativa dell’Unione Europea

Fonti

  • Direttiva procedure 2013/32/UE
  • Direttiva accoglienza 2013/33/UE
  • Direttiva qualifiche 2011/95/UE
  • Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’Eurodac
  • Regolamento Dublino n.604/2013

Direttiva qualifiche 2011/95/UE

Lo scopo principale della presente direttiva è quello, da una parte, di assicurare che gli Stati membri applichino criteri comuni per identificare le persone che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale e, dall’altra, di assicurare che un livello minimo di prestazioni sia disponibile per tali persone in tutti gli Stati membri.

L’armonizzazione delle norme relative al riconoscimento e agli elementi essenziali dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria dovrebbe contribuire a limitare il movimento dei richiedenti protezione internazionale tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti esclusivamente alla diversità dei quadri giuridici.

Partendo dalla citata direttiva, ci soffermeremo brevemente sui seguenti aspetti: categorie di beneficiari, criteri di valutazione delle domande, contenuti delle diverse tipologie di protezione internazionale.

 

Beneficiari

La protezione internazionale, come disciplinata attualmente dalla normativa dell’Unione Europea, si articola in due distinte fattispecie: status di rifugiato e protezione sussidiaria.

 

Rifugiati

Per quanto concerne la definizione di rifugiato si rimanda all’enunciazione data dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e al successivo Protocollo di New York del 1967, entrambi sottoscritti da tutti i Paesi dell’Unione Europea. (Confronta Scheda 1 – Fonti internazionali)

In ambito europeo, la direttiva qualifiche 2011/95/UE inserisce all’art.9 un’ulteriore specifica alla definizione di rifugiato, enunciando quali sono da considerarsi atti di persecuzione, elemento assente nelle fonti internazionali:

“1. Sono atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1 A della convenzione di Ginevra gli atti che:

a) sono, per loro natura o frequenza, sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell’articolo 15, paragrafo 2, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; oppure

b) costituiscono la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

 2. Gli atti di persecuzione che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell’ambito dei motivi di esclusione di cui all’articolo 12, paragrafo 2;

f) atti specificamente diretti contro un sesso o contro l’infanzia.

 3. In conformità dell’articolo 2, lettera d), i motivi di cui all’articolo 10 devono essere collegati agli atti di persecuzione quali definiti al paragrafo 1 del presente articolo o alla mancanza di protezione contro tali atti.”

L’art. 10 approfondisce i motivi di persecuzione contenuti nella definizione di rifugiato:

“1. Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

a) il termine «razza» si riferisce, in particolare, a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza a un determinato gruppo etnico;

b) il termine «religione» include, in particolare, le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l’astensione da, riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;

c) il termine «nazionalità» non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma designa, in particolare, l’appartenenza a un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geografiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato;

d) si considera che un gruppo costituisce un particolare gruppo sociale in particolare quando:

– i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e

– tale gruppo possiede un’identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante.
In funzione delle circostanze nel paese d’origine, un particolare gruppo sociale può includere un gruppo fondato sulla caratteristica comune dell’orientamento sessuale. L’interpretazione dell’espressione «orientamento sessuale» non può includere atti penalmente rilevanti ai sensi del diritto interno degli Stati membri. Ai fini della determinazione dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale o dell’individuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l’identità di genere;

e) il termine «opinione politica» si riferisce, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori di cui all’articolo 6 e alle loro politiche o metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

2. Nell’esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che il richiedente possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni.”

 

Protezione sussidiaria (art. 2 lettera f)

Si tratta di un’ulteriore fattispecie di protezione internazionale che è stata introdotta nell’ordinamento comunitario dalla direttiva 2004/83/CE, e risulta attualmente disciplinata dall’art. 2 lettera “f” del 2011 nei termini seguenti:

“«persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria»: cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese”.

Dopo aver riconosciuto al cittadino di un paese terzo o ad un apolide lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria, gli Stati membri hanno la facoltà di revocare, cessare o rifiutare il rinnovo di tali status (artt. 14 e 19) se il soggetto ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità quali definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini, abbia commesso un reato grave, si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite, rappresenti un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato in cui si trova; se il fatto di aver presentato i fatti in modo erroneo o di averli omessi, compreso il ricorso a documenti falsi, ha costituito un fattore determinante per l’ottenimento dello status di rifugiato o protezione sussidiaria.

Ulteriori definizioni e specifiche sono contenute nei rispettivi art. 2 delle direttive e regolamenti, citati in premessa:

  • “richiedente”: il cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva ( direttiva 2013/32/UE, direttiva 2013/33/UE, regolamento UE 604/2013 )
  • “richiedente che necessita di garanzie procedurali particolari”: il richiedente la cui capacità di godere dei diritti e adempiere agli obblighi previsti dalla presente direttiva è limitata a causa di circostanze individuali ( direttiva 2011/95/UE, direttiva 2013/32/UE )
  • “richiedente con esigenze di accoglienza particolari”: una persona vulnerabile ai sensi dell’articolo 21, che necessita di garanzie particolari per godere dei diritti e adempiere gli obblighi previsti dalla presente direttiva ( direttiva 2013/33/UE )
  • “richiedente protezione internazionale”: il cittadino di un paese terzo o l’apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere protezione internazionale ai sensi dell’articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE, sulla quale non sia stata ancora adottata una decisione definitiva ( regolamento UE 603/2013 )
  • “familiari”: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo familiare, già costituito nel paese di origine, del beneficiario di protezione internazionale che si trovano nel medesimo Stato membro in connessione alla domanda di protezione internazionale:
    •  il coniuge del beneficiario di protezione internazionale, o il suo partner non sposato, avente con questi una relazione stabile, se la normativa o la prassi dello Stato membro interessato equipara le coppie non sposate a quelle sposate nel quadro della legge sui cittadini di paesi terzi,
    •  i figli minori delle coppie di cui al primo trattino o del beneficiario di protezione internazionale, a condizione che siano non sposati, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottivi secondo le definizioni della normativa nazionale,
    •  il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile, in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, del beneficiario di protezione internazionale, nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato; (direttiva 2011/95/UE, direttiva 2013/33/UE, regolamento UE 604/2013 )
  • “minore non accompagnato”: il minore, il cittadino di un paese terzo o l’apolide di età inferiore agli anni diciotto, che giunga nel territorio dello Stato membro senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile in base alla normativa o alla prassi dello Stato membro interessato, e fino a quando non sia effettivamente affidato a un tale adulto; il termine include il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri; (direttiva 2011/95/UE, direttiva 2013/32/UE, direttiva 2013/33/UE, regolamento UE 604/2013 )
  • “parenti”: la zia o lo zio, il nonno o la nonna adulti del richiedente che si trovino nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dal fatto che il richiedente sia figlio legittimo, naturale o adottivo secondo le definizioni del diritto nazionale; (regolamento UE 604/2013 )

 

Valutazione domande di protezione internazionale

Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto a produrre quanto prima tutti gli elementi necessari a motivare la domanda di protezione internazionale. Lo Stato membro è tenuto, in cooperazione con il richiedente, a esaminare tutti gli elementi significativi della domanda. L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale.

I soggetti che possono offrire protezione (art. 7), sono lo Stato o partiti o organizzazioni (comprese le organizzazioni internazionali) che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, a condizione che abbiano la volontà e la capacità di offrire protezione; tale protezione contro persecuzioni o danni gravi debba essere “effettiva” e “non temporanea”;

Protezione interna al Paese di origine (art. 8): possibilità per gli Stati di escludere dalla protezione il richiedente se, in una parte del territorio di origine, ha accesso alla protezione, e può legalmente e senza pericolo recarsi su quella parte di territorio e si può ragionevolmente supporre che vi si stabilisca.

 

Contenuto della protezione internazionale

La Direttiva avvicina il contenuto dello status di protezione sussidiaria a quello dello status di rifugiato, eliminando buona parte delle possibilità che gli Stati avevano di limitare l’accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati.

Protezione dal respingimento (art. 21): Gli Stati membri rispettano il principio di “non refoulement” (non respingimento) in conformità dei propri obblighi internazionali.

Gli Stati membri possono respingere un rifugiato, formalmente riconosciuto o meno, quando rappresenta un pericolo per la sicurezza e la comunità dello Stato membro nel quale si trova.

Mantenimento dell’unità del nucleo familiare (art. 23): Gli Stati membri provvedono a che possa essere preservata l’unità del nucleo familiare, limitati dal fatto che non vi siano problemi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico.

Permesso di soggiorno (art.24): rilasciato dagli Stati membri ai beneficiari dello status di rifugiato con validità di tre anni rinnovabile, e ai familiari del beneficiario un permesso valido per un periodo inferiore a tre anni e rinnovabile. I beneficiari dello status di protezione sussidiaria e i loro familiari potranno ottenere un permesso di soggiorno rinnovabile che deve essere valido per un periodo di almeno un anno e, in caso di rinnovo, per un periodo di almeno due anni.

Documenti di viaggio (art. 25): gli Stati membri rilasciano ai beneficiari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, questi ultimi che si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale, documenti che consentono loro di viaggiare al di fuori del loro territorio.

Gli Stati membri devono provvedere affinché i beneficiari di protezione internazionale (compresi sia i beneficiari di status di rifugiato, che di protezione sussidiaria) abbiano pieno accesso, alla stregua dei cittadini dello Stato membro in questione, all’occupazione (art.26), all’istruzione (art.27), all’assistenza sociale(art.29), all’assistenza sanitaria, compresi i disturbi psichici (art.30), all’alloggio, adoperandosi per attuare politiche dirette a prevenire le discriminazioni (art.32), e agli strumenti d’integrazione (art.34).

Minori non accompagnati (art.31): gli Stati membri adottano quanto prima dopo la concessione della protezione internazionale misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati, da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, da qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, che hanno il dovere di soddisfare debitamente le esigenze del minore, compresa la scelta dell’alloggio.

 

Direttiva procedure 2013/32/UE

La direttiva procedure 2013/32/UE ha come obiettivo principale quello di “sviluppare ulteriormente le norme relative alle procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, così da istituire una procedura comune di asilo nell’Unione”. (Preambolo, “12”)

Ambito di applicazione (art.3): la direttiva si applica a tutte le domande di protezione internazionale presentate nel territorio, compreso alla frontiera, nelle acque territoriali (novità) o nelle zone di transito, mentre non si applica alle domande di asilo presentate presso le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri.

Autorità responsabili (art.4): gli Stati hanno l’obbligo di designare un’autorità responsabile per l’esame delle domande e provvedere affinché tale autorità disponga di mezzi appropriati e abbia ricevuto una formazione adeguata per assolvere ai propri compiti.

Le domande di protezione internazionale presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli di frontiera o sull’immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

Accesso alle procedure (art.6): stabilisce il termine entro il quale deve essere effettuata la registrazione della domanda di protezione internazionale, che può variare dai tre ai sei giorni, a secondo dell’autorità a cui ci si rivolge. La direttiva lascia agli Stati membri un’ampia facoltà di designare le autorità competenti (comma 1, primo periodo) e, anche quando ne fornisce un elenco, non lo fa in modo esaustivo (comma 1, terzo periodo).

 

Procedura di esame (art.31): fissa le tempistiche per l’esame delle domande.

Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di esame sia espletata entro 6 mesi dalla presentazione della domanda; qualora sussista la necessità di assicurare un esame adeguato e completo della domanda, il termine massimo di proroga è di 21 mesi dalla presentazione della domanda.

Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria una domanda di protezione internazionale qualora la domanda sia verosimilmente fondata, qualora il richiedente sia vulnerabile ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/33/UE, o necessiti di garanzie procedurali particolari, specialmente se si tratta di un minore non accompagnato.

Gli Stati membri possono prevedere che una procedura d’esame sia accelerata e/o svolta alla frontiera se il richiedente nel presentare la domanda “ha sollevato questioni che non hanno alcuna pertinenza”; se il richiedente proviene da un Paese di origine sicuro; se il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni o documenti relativi alla sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influire negativamente; se “è probabile che, in mala fede, il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l’identità o la cittadinanza”; in caso di dichiarazioni del richiedente “palesemente incoerenti e contraddittorie, palesemente false o evidentemente improbabili”, in contraddizione con informazioni sufficientemente verificate sul paese di origine e che rendano pertanto “chiaramente non convincente la sua asserzione”; in caso di domanda reiterata; se la domanda è presentata al solo scopo di ritardare o impedire una decisione (anteriore o imminente) di allontanamento; se il richiedente è entrato illegalmente nel territorio o vi è rimasto illegalmente e, “senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità o non ha presentato domanda di protezione internazionale quanto prima possibile”; qualora il richiedente rifiuti di farsi prendere le impronte ai sensi del Regolamento Eurodac; se il richiedente, per gravi ragioni, può essere considerato un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico.

Domande infondate (art.32): gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda solo se l’autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di beneficiario di protezione internazionale a norma della direttiva 2011/95/UE; e manifestamente infondata nei casi di domande infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze che portano ad una procedura accelerata.

Domande inammissibili (art.33): gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare una domanda, perché ritenuta inammissibile, soltanto se un altro Stato membro ha concesso la protezione internazionale; un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell’articolo 35; un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell’articolo 38; la domanda è una domanda reiterata; in caso di domanda presentata da persona a carico che aveva in precedenza acconsentito a che la domanda fosse presentata a suo nome e qualora non vi siano elementi che giustificano una domanda separata.

Norme speciali in ordine al colloquio sull’ammissibilità (art.34): prima di considerare una domanda come inammissibile, tuttavia, gli Stati hanno l’obbligo di consentire al richiedente di esprimersi in merito in un colloquio personale.

Concetto di Paese di primo asilo (art.35): un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente qualora quest’ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, o goda di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non-refoulement», purché sia riammesso nel paese stesso.

Concetto di Paese di origine sicuro (art.36): un Paese di origine può essere considerato sicuro per un determinato richiedente solo se questi ne ha la cittadinanza ovvero è un apolide che prima vi soggiornava abitualmente e se non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova.

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri (art.37): gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta di designare a livello nazionale una lista dei paesi di origine sicuri ai fini dell’esame delle domande di protezione internazionale, che deve essere riesaminata periodicamente.

La valutazione si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall’EASO, dall’UNHCR, dal Consiglio d’Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

Concetto di Paese terzo sicuro (art.38): gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel paese terzo in questione non sussistono minacce alla vita ed alla libertà del richiedente per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale; non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva qualifiche; è rispettato il principio di non-refoulement e il divieto di allontanamento in caso di rischio di torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti; esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e di ottenere tale protezione.

L’applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dal diritto nazionale, tra le quali rientrano quelle per accertare il legame tra il richiedente e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese; sul metodo di accertamento della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri; che consentano al richiedente di impugnare l’applicazione del concetto di paese terzo sicuro e di contestare l’esistenza di un legame con tale Paese.

Concetto di Paese terzo europeo sicuro (art.39): gli Stati membri possono prevedere che l’esame della domanda di protezione internazionale e della sicurezza del richiedente stesso non venga condotta nel caso in cui un’autorità competente abbia stabilito che il richiedente stia cercando di entrare o è entrato illegalmente da un Paese terzo ritenuto sicuro in quanto ha ratificato e osserva la Convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche; dispone di una procedura di asilo prescritta per legge; e ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i ricorsi effettivi.

Il richiedente è autorizzato a impugnare l’applicazione di tale concetto.

Se il paese terzo non riammette il richiedente, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

Domande reiterate (art.40): gli Stati membri devono esaminare le eventuali ulteriori dichiarazioni o la domanda reiterata (nello stesso Stato), nell’ambito dell’esame della precedente domanda o in fase di revisione o di ricorso, solo nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata.

Una domanda di protezione internazionale reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se siano emersi o siano stati addotti dal richiedente nuovi elementi o risultanze rilevanti per il riconoscimento dell’eventuale qualifica di beneficiario di protezione internazionale.

Gli Stati membri possono stabilire che la domanda sia sottoposta ad ulteriore esame solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non sia riuscito a far valere i nuovi elementi o risultanze nel procedimento precedente.

Se una domanda reiterata non è sottoposta a ulteriore esame, essa è considerata inammissibile ai sensi dell’articolo 33.

Deroghe al diritto di rimanere in caso di domanda reiterata (art.41): gli Stati membri possono ammettere una deroga al diritto di rimanere nel territorio qualora una persona abbia presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l’imminente allontanamento dallo Stato membro in questione; o manifesti la volontà di presentare un’altra domanda reiterata nello stesso Stato membro a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda reiterata o dopo una decisione definitiva che respinge tale domanda in quanto infondata.

Tale deroga viene ammessa solo se l’autorità accertante ritenga che la decisione di rimpatrio non comporti il «refoulement» diretto o indiretto.

Norme procedurali (art.42): Gli Stati membri possono stabilire nel diritto nazionale norme che disciplinino l’esame preliminare. Queste disposizioni non rendono impossibile l’accesso del richiedente a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

È fatto obbligo agli Stati di informare il richiedente circa la decisione di non procedere all’esame della domanda reiterata e circa la possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame.

Procedure di frontiera (art.43): gli Stati possono prevedere procedure, nelle zone di frontiera o di transito, per decidere sull’ammissibilità o sul merito di una domanda.

La decisione nell’ambito delle procedure deve essere presa entro un termine di quattro settimane, in caso contrario il richiedente è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

 

Procedure di impugnazione

Diritto a un ricorso effettivo (art. 46): gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale, compresa la decisione di ritenere la domanda infondata in relazione allo status di rifugiato e/o allo status di protezione sussidiaria, di considerare la domanda inammissibile, le decisioni prese in frontiera o nelle zone di transito, nonché le decisioni di non procedere a un esame sulla base del concetto di Paese terzo europeo sicuro; il rifiuto di riaprire l’esame di una domanda; una decisione di revoca della protezione internazionale.

Gli Stati membri assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto compreso, se del caso, l’esame delle esigenze di protezione internazionale.

Gli Stati membri prevedono termini ragionevoli e le altre norme necessarie per l’esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un ricorso effettivo.

Inoltre autorizzano i richiedenti a rimanere nel loro territorio fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo oppure, se tale diritto è stato esercitato entro il termine previsto, in attesa dell’esito del ricorso.

La direttiva prevede che dovrà essere un giudice (su istanza del richiedente o d’ufficio) a decidere se autorizzare o meno la permanenza sul territorio del richiedente (a meno che l’ordinamento nazionale non preveda un diritto automatico a rimanere nel territorio dello Stato membro in attesa dell’esito del ricorso), nelle seguenti ipotesi: qualora la domanda sia stata ritenuta manifestamente infondata (art. 32 par. 2) o infondata a seguito di una procedura accelerata (art. 31 par.8), con l’esclusione dei casi in cui tale decisione si riferisca a persone entrate illegalmente o che hanno prolungato illegalmente il soggiorno (art. 31, par. 8, lett. h); qualora la stessa sia stata ritenuta inammissibile (art.33 par.2); e infine in tutti i casi in cui sia stata respinta istanza di riapertura della procedura ovvero la domanda non sia stata esaminata in applicazione del concetto del Paese terzo europeo sicuro.

I principi suesposti si applicano anche alle procedure di frontiera solo a condizione che il richiedente disponga dell’assistenza legale e di un interprete e, almeno, di una settimana per preparare la domanda e presentare al giudice gli argomenti a sostegno della concessione del diritto di rimanere nel territorio in attesa dell’esito del ricorso. Il giudice, nell’esaminare la richiesta di rimanere nel territorio, deve valutare la decisione negativa dell’autorità accertante in termini di fatto e di diritto.

Il richiedente non può essere allontanato in attesa dell’esito della procedura volta a decidere se questi possa rimanere nel territorio.

 

Regolamento di Dublino 604/2013

Il Regolamento di Dublino III contiene i criteri e meccanismi per individuare lo Stato membro che è competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o apolide.

L’art. 3 enuncia il principio per il quale gli Stati membri esaminano qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0031:0059:IT:PDF)

Quando lo Stato membro competente non può essere designato sulla base dei criteri enumerati nel presente regolamento, è competente il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata.

Qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato membro, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l’esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente; se ciò non risulta possibile, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

L’art. 13 specifica che quando è accertato che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera.

Quando non è possibile attribuire la competenza in base a quanto detto sopra, ma è accertato che il richiedente – entrato illegalmente nei territori degli Stati membri o del quale non si possano accertare le circostanze dell’ingresso – ha soggiornato per un periodo continuato di almeno cinque mesi in uno Stato membro prima di presentare domanda di protezione internazionale, detto Stato membro è competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.

Nel caso in cui il richiedente abbia soggiornato per almeno 5 mesi in più di uno Stato membro, è competente quello in cui ciò è avvenuto più di recente.

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